IL TAR LAZIO CONFERMA L’AGCM SULLA PASTA MADE IN ITALY.

L’ AGCM nel 2019 con provv. 28059 contestò e sanzionò ad un operatore commerciale (una grande catena di supermercati) come pratica commerciale scorretta.  Per diversi tipi di pasta di semola di grano si dava grande risalto a marchi, immagini e presentazioni che accentuavano l’italianità (made in Italy) della pasta ma non alla diversa origine dell’ingrediente principale, il grano. Contestazione e relativa sanzione sono state ora confermate dal Tar Lazio con la sentenza 2453 del 13.2.2023.

COMPETENZA DELL’AGCM A VALUTARE L’INDICAZIONE MADE IN ITALY

L’operatore sanzionato ha contestato la competenza dell’AGCM a ritenere  pratica commerciale scorrette l’etichetta di  prodotti alimentari  perché tali prodotti sono oggetto di una specifica disciplina che regola la fornitura di informazioni ai consumatori.

Il Tar, conformemente all’orientamento consolidato, ha stabilito che il rapporto tra la disciplina sulle informazioni da riportare sulle confezioni degli alimenti  (Reg. UE 1169/2009)  e quella che tutela i consumatori (D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo) non è di specialità. Il rapporto di specialità sussiste solo quando esiste un contrasto tra due corpi di norme .  Per i giudici la disciplina relativa alla fornitura di informazioni  e la disciplina che tutela i consumatore sono complementari. La diligenza dell’operatore non si esaurisce quindi nell’osservanza degli obblighi informativi posti dal Reg. 1169/2011 ma deve tener conto anche di quelli previsti dal Codice di Consumo.

SUSSISTENZA DELLA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

La diffusione di prodotti alimentari che espongono in etichetta marchi, diciture, immagini (made in Italy, prodotto in Italia, solo ingredienti italiani, 100% italiano ma anche immagini della bandiera italiana, elementi tricolori, paesaggi tipicamente italiani),  indica che i consumatori italiani attribuiscono molta importanza all’origine dei prodotti e dei loro ingredienti. L’ importanza è confermata da diverse indagini di  mercato citate nel provvedimento dell’AGCM .

La disciplina relativa alla fornitura delle informazioni sugli alimenti  dà rilevanza alle informazioni circa l’origine e la provenienza dei prodotti e dei loro ingredienti. Le modalità di indicazione sono stabilite negli artt. 7 e 26 del Regolamento 1169/2011. E’ chiesto agli operatori di porre particolare attenzione “alle differenze di percezione dei consumatori ed alle loro esigenze in materia di informazione” (art.1 Reg. 1169/2011). Va quindi tenuta in conto la sensibilità degli italiani in merito alla conoscenza dell’origine dell’alimento e dei suoi ingredienti .

Secondo il Tar, proprio per la particolare sensibilità degli italiani per le informazioni sull’origine dell’alimento e dei suoi  ingredienti, costituisce pratica commerciale scorretta  vantare l’italianità (made in Italy) della pasta senza dare pari risalto anche all’origine del grano .  Affermano i giudici “risulta corretta la valutazione operata dall’AGCM circa l’ingannevolezza delle complessive modalità di presentazione di pasta …. in quanto caratterizzate da una enfatizzazione dei vanti di italianità di un prodotto notoriamente italiano e dalla non immediata percepibilità delle informazioni sull’origine del grano duro (a causa del suo posizionamento al di fuori del campo visivo principale) e come tali , idonee a ingenerare nei consumatori l’equivoco che l’intera filiera produttiva della pasta, a partire dalla materia prima, fosse italiana, mentre tale qualificazione riguardava esclusivamente la trasformazione del prodotto e la produzione dei vari formati di pasta”.