Il D.L. 127//2021 ha esteso l’obbligo del Green Pass all’ambito lavorativo sia pubblico che privato, introducendo all’interno del D.l. 52/2021, l’art. 9 septies e prevedendo, quale termine di decorrenza iniziale di detto obbligo il 15 Ottobre 2021, e quale termine finale il 31 Dicembre 2021.

In data 12/10/2021 il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM contente le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi.

A CHI SI APPLICA L’OBBLIGO DEL GREEN PASS

Sono obbligati a possedere ed esibire il Green Pass:

  1. tutti coloro che svolgono attività lavorativa;
  2.  tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori.

A CHI NON SI APPLICA

Gli unici soggetti esonerati dall’obbligo di possesso della certificazione verde sono i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, purchè dotati di idonea certificazione medica.

COSA DEVONO FARE I DATORI DI LAVORI DAL 15 OTTOBRE 2021

In capo ai datori di lavoro è previsto l’obbligo di verifica del possesso del Green Pass da parte delle categorie di soggetti sopra indicati, pena l’applicazione di sanzioni amministrative fino a € 1.000,00.

Tale verifica dovrà attuarsi mediante la scansione del QR code apposto sul certificato verde, utilizzando la APP “VerificaC19”, che potrà dunque essere gratuitamente scaricata su dispositivi aziendali.

Il DPCM del 12 Ottobre 2021 ha previsto che l’attività di verifica possa essere effettuata anche attraverso modalità alternative, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.

Il datore di lavoro potrà, inoltre, delegare l’attività di verifica a soggetti che dovranno essere individuati con apposito atto scritto.

Entro il 15 Ottobre 2021 tutti i datori dovranno, pertanto, predisporre modalità organizzative e operative di verifica del Green Pass, da comunicarsi a tutti i destinatari dell’obbligo normativo e corredate degli adempimenti privacy connessi.

MODALITA’, TEMPI E CONTENUTI DELLE VERIFICHE

Le verifiche possono essere eseguite su tutti i lavoratori oppure mediante controlli a campione, fornendo la motivazione della scelta di tale tipologia di controllo.

Le verifiche vanno effettuate preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavori, ed eventualmente anche nel corso dell’attività lavorativa.

Per tutti quei lavoratori che non si recano presso la sede aziendale o che svolgono attività lavorativa mediante turnazione, si potrà optare per l’affidamento della verifica a soggetti terzi o per la modalità dell’autocontrollo. In entrambi i casi sarà opportuno un successivo controllo a campione da effettuarsi a mezzo dei verificatori.

Il DPCM ha inoltre previsto che sarà possibile richiedere il Green Pass in anticipo, ma che questo anticipo dovrà essere strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore.

La verifica dovrà limitarsi alla scansione del QR Code, senza alcuna possibilità di sua registrazione.

Tale verifica comporterà una mera consultazione dell’informazione relativa al possesso di certificazione verde autentica, valida e integra e dei dati anagrafici ad essa connessi, senza possibilità di visionare le ragioni del suo rilascio.

Potrà essere richiesta l’esibizione di un documento d’identità in ipotesi di dubbi sulla validità del certificato verde, ma in nessun caso si potrà richiedere di rilasciare copia del Green Pass o di fornire un’autodichiarazione come ribadito anche dall’ultimo DPCM.

ESITO NEGATIVO DELLE VERIFICHE

In ipotesi di esito negativo dei controlli, o di rifiuto di esibizione del certificato verde, il dipendente non potrà accedere ai locali aziendali e verrà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, sino all’esibizione della certificazione verde, o, in mancanza, sino al 31 Dicembre 2021.

In tali ipotesi il verificatore comunicherà all’ufficio del personale la sola circostanza dell’assenza ingiustificata per esito negativo della verifica.

In caso di esito negativo che coinvolga soggetti esterni all’azienda, o di rifiuto di esibizione da parte di questi del certificato verde, dovrà essere precluso l’accesso ai locali aziendali.

I REGISTRI DELLE VERIFICHE

Il datore potrà predisporre dei registri la cui compilazione venga delegata ai verificatori, al fine di dare atto della corretta esecuzione delle verifiche.

In tali registri potranno essere indicati i numeri, giorni e orari delle verifiche, della tipologia dei soggetti verificati e dell’esito di tale verifica, ma in nessun caso potrà essere riportato il nome e il cognome del dipendente o di altro soggetto controllato.

ADEMPIMENTI PRIVACY CONNESSI

Al fine di adempiere agli obblighi normativi imposti dal D.L. 127/2021, i Titolari (Datori di Lavoro) dovranno adeguare i propri modelli organizzativi privacy.

Il trattamento dei dati effettuato ai fini della verifica del possesso del Green Pass è, a tutti gli effetti, un nuovo trattamento dei dati, nell’ambito della gestione del personale.

Occorrerà pertanto procedere ad un’integrazione dei Registri del Trattamento.

La delega delle operazioni di verifica va gestita mediante la redazione di un atto formale e la relativa nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 2 – quaterdecies del Codice Privacy.

Tale atto di delega e nomina dovrà essere comunicato ai verificatori, preferibilmente a mezzo PEC, onde conferirgli data certa.

Gli incaricati dovranno quindi essere destinatari di attività documentata di formazione ed inseriti nell’organigramma privacy.

Per gli eventuali soggetti esterni cui siano delegate le operazioni di verifica andrà fatto sottoscrivere atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Dovrà infine essere predisposta un’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 destinata a dipendenti, collaboratori stagisti e tutti coloro che accedono ai locali aziendali, da esporsi all’ingresso degli stessi.