PRODOTTI CONTENENTI CANNABIS

La Cannabis sativa fa sempre discutere. Molte aziende, per rispondere alle richieste del mercato, propongono prodotti, in particolare, cosmetici ed alimenti, che contengono ingredienti derivati da questa pianta. È possibile?

Se l’impiego terapeutico della Cannabis e dei suoi derivati è ora ammesso in ambito farmaceutico, l’impiego della pianta e dei suoi derivati in prodotti di libera vendita è ancora discusso.

E’ interessante la sentenza del Tar Roma, pubblicata il 21.12.2021, dove è stata affrontata la questione della ammissibilità di un estratto di fiori di Cannabis sativa in un prodotto sul mercato come cosmetico.

IL CASO

Il Ministero della salute, al quale l’azienda titolare del prodotto si era rivolta per ottenere un certificato di libera vendita, ha respinto la richiesta e, anzi, ha diffidato la società a commercializzare il detto prodotto come cosmetico.

Secondo l’autorità sanitaria il prodotto in questione, infatti, non può essere un cosmetico a causa della presenza dell’estratto di fiori di Cannabis sativa.

Il Tar Lazio, investito della questione, ha dato ragione al Ministero della salute respingendo il ricorso.

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

Secondo i giudici l’ingrediente “estratto di fiori di Cannabis” è un ingrediente vietato nei cosmetici perchè l’Allegato II del Reg. (CE) n. 1223/2009, dove sono elencate le sostanze non ammesse, comprende – numero d’ordine 306 – “stupefacenti, naturali e sintetici: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961”.

Ora, poiché la Convenzione sugli stupefacenti, alla quale i giudici fanno riferimento, comprende “Cannabis” con le seguenti specificazioni: “The flowering or fruiting tops of the cannabis plant”, “Cannabis resin extracts and tinctures”, “The separated resin. Crude or purified, obtained from the cannabis plant” , voce che è stata ripresa dal DPR 309/1990 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,”), i fiori della Cannabis sono da considerarsi stupefacenti e quindi vietati.

Il Tar ha poi espressamente dichiarato che quanto disposto dal regolamento cosmetici, che costituisce normativa speciale, non può essere modificato dalle disposizioni di portata generale della Legge 242/2016 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”),che aprono all’impiego della canapa in vari settori .

Quanto al “CosIng” (database che elenca i nomi degli ingredienti cosmetici da utilizzarsi per l’etichettatura compilato ed aggiornato dalla Commissione europea), nel quale la società sostiene sia compreso l’ingrediente utilizzato, i giudici hanno rilevato come “sembra non avere nessun rilievo giuridico ma mero valore di supporto agli operatori ed in ogni modo non può contenere previsioni che siano in contrasto con la Convenzione Unica degli Stupefacenti di New York del 1961”.
(Pubblicato su Notiziario Siste n. 8 Settembre 2022)